Non c’è contrasto di giudicato ex art. 2909 c.c. fra il giudizio di opposizione alla stima ex L. 865/71 art. 15 e segg., di competenza funzionale della Corte d’Appello ed il successivo giudizio incardinato dinanzi al Tribunale avente ad oggetto la domanda formulata nei confronti dell’Ente appaltante di rimborso delle indennità di esproprio depositate per anticipazione.
Sentenza Corte Appello Lecce n. 811/2018
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Cosimo Almiento Presidente
2) Dott.ssa Anna Rita Pasca Consigliere
3) Avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 977 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2014
TRA
Consorzio s. coop. (P.Iva ), in persona del suo Presidente del Consiglio di gestione e legale rappresentante p.t., che ha incorporato per fusione il , rappresentato e difeso dall’avv. Donato Mellone, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Trinchese n. 95/a, in virtù di mandato in calce all’atto di citazione in appello
– APPELLANTE –
E
Comune di in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
presso il cui studio, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
– APPELLATA –
All’udienza del 18.10.17 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni rinviando a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce, con l’appellata sentenza n. 789/2014 del 07.02.2014, depositata il 14.02.14:
<<Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 25.2.2011, la predetta parte istante ha chiesto la condanna di chi, in epigrafe, risulta convenuto in giudizio, al “pagamento di tutte le somme che il Consorzio attore ha depositato in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 25.11.2008 n. 299/09 R.S. “, in euro 42.620,98 per indennità di esproprio e occupazione”.
Il Comune di costituendosi, ha contestato le avverse deduzioni e richieste e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda per contrasto di giudicati e, comunque, per il rigetto della stessa.
La causa, istruita con la produzione di documenti all’udienza del 14.11.2013 veniva trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, all’esito dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.>>
Il Tribunale di Lecce, con la suddetta sentenza n. 789/2014, rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda attorea per contrasto di giudicato, ex art. 2909 c.c..
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Consorzio , rassegnando le seguenti conclusioni:
<< Voglia la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, accogliere la domanda di cui all’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Lecce notificata il 18.2.2011, come precisata, e condannare il Comune di al pagamento di tutte le somme che il Consorzio attore ha depositato in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce del 25.11.2008, depositata il 29.5.2009, n. 299/09 R.S., in euro 42.620,98= per indennità di esproprio e occupazione, con i relativi interessi indicati in sentenza, le spese legali del doppio grado di giudizio, con IVA e CAP come per legge e le altre successive occorrende e con restituzione delle spese legali già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.»
Il Comune di si è costituito chiedendo:
a) <<in via principale rigettarsi l ‘avversa domanda per violazione del divieto del bis in idem in relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce n. 299/09;
b) In via gradata, qualora sia ritenuta superabile la difesa che precede, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di in quanto soggetto estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, intercorso tra il consorzio attore ed il Prefetto di ;
c) Ancora, in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda per la insussistenza del diritto azionato in relazione all’art. 16, comma 7, del capitolato speciale d’appalto in atti — il quale non prevede ed anzi esclude la ripetibilità ai danni del comune convenuto delle somme versate dal consorzio alle ditte espropriate – e, comunque, per contrasto con l’art. 1655 cod. civ. e con il principio del rischio di impresa nell ‘esecuzione dell ‘appalto;
d) In via di estremo subordine, ridurre l ‘importo spettante al consorzio attore in relazione alla mancata chiamata in causa del comune di
ente locale che in quanto beneficiario dell’esproprio è tenuto a corrispondere pro quota le somme che saranno ritenute di spettanza del consorzio attore;
e) Con vittoria, in ogni caso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, maggiorati di accessori nella misura di legge e rimborso forfettario del 15%.»
Precisate le conclusioni all’udienza collegiale del 18.10.17, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Innanzitutto, il Consorzio appellante lamenta che il primo giudice erroneamente ha accolto l’eccezione di inammissibilità della domanda per contrasto di giudicati ai sensi dell’art. 2909 c.c., sollevata dal Comune di
La censura è fondata.
Occorre premettere che, a seguito di espropriazione per pubblica utilità disposta con decreto n. 555 del 27.12.2001 dal Prefetto di quale Commissario per l’emergenza ambientale, la srl, espropriata, chiamava in giudizio il
Consorzio, il Prefetto e il Comune dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, per sentire determinare il giusto importo dell’indennità di espropriazione e occupazione dovutale e di conseguenza ordinare il deposito presso la Cassa DD.PP.
La Corte estrometteva dal giudizio, con sentenza parziale n. 25/06 del 16.12.2005, il Prefetto e, successivamente, con la sentenza n. 299/2009, rideterminava l’indennità di espropriazione, ponendo l’obbligo di deposito in capo al soggetto che aveva curato l’espropriazione, cioè il Consorzio.
La Corte, inoltre, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e del Comune “…rispetto ai quali la notifica del ricorso introduttivo ha avuto fondamentalmente la funzione di una denuntiatio litis”.
Detta sentenza è passata in giudicato.
Con atto notificato il 18.02.2011, il Consorzio, quindi, conveniva innanzi il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Galatina, il Comune per sentirlo condannare al pagamento di tutte le somme che aveva corrisposto alla
in esecuzione della suddetta sentenza della Corte d’Appello n. 299/2009.
È evidente che i due giudizi sono diversi nel petitum e nella causa petendi:
1. il giudizio di opposizione alla stima è previsto da legge speciale (L. 865/71 artt. 15 e segg.) ed è di competenza funzionale della Corte di Appello; nella specie, inoltre il Comune era convenuto solo quale soggetto tenuto all’accantonamento dell’indennità. Sul punto la Suprema Corte ha un orientamento costante: Cass. 21 febbraio 2007 n. 4090: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza in unico grado attribuita al giudice dell’opposizione alla stima, indicato dall’art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865 nella Corte d’Appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di ‘determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato, ma non comprende domande sia pur connesse, ma diverse quanto ai soggetti, al titolo o all’oggetto, come quella diretta contro un soggetto che, in virtù di convenzione con il Comune espropriante, abbia ottenuto la concessione del diritto di superficie sui terreni espropriati per l’attuazione di un peep, e si sia accollato l’onere, nel rapporto interno con l’ente, di corrispondere ai proprietari espropriati le indennità di legge, senza che detta domanda possa ritenersi attratta nella competenza della Corte d’appello quale domanda di garanzia, essendo fondata su un titolo (convenzione) diverso da quello (espropriazione) fatto valere con la domanda principale.” e ancora, Cass. n. 19938 del 29.09.2011: “Il giudizio di opposizione alla stima dell’indennizzo da espropriazione, lungi dall’assumere la natura di giudizio impugnatorio, ha quale unico oggetto la determinazione della giusta indennità, sicché, trattandosi di giudizio introducibile tanto dall’espropriato quanto dall’espropriante, la determinazione del dovuto viene correlata solo a quanto per legge spettante senza alcun limite proveniente né dall’importo depositato né dalle concrete postulazioni delle parti”.
2. nel presente giudizio, il Consorzio, in virtù del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto di depurazione di per il trattamento dei liquami urbani di , stipulato il 30 agosto 1996, con il Prefetto nella qualità di
Commissario per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, ha chiesto al Comune il rimborso delle indennità che aveva depositato a titolo di anticipazione presso la Cassa DD.PP.
Alla luce di ciò, l’eccezione di giudicato non è accoglibile e la sentenza deve essere riformata e l’appello esaminato nel merito.
B. Il Consorzio lamenta che, in ogni caso il primo giudice non ha correttamente interpretato il contratto di appalto e il relativo capitolato, laddove dichiara che comunque, le indennità di esproprio sono a carico del Consorzio espropriante.
Il motivo è fondato.
Invero, la Corte rileva che all’art. 16 comma 7 del Capitolato speciale di appalto, allegato al contratto di appalto suddetto, è espressamente detto: “Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri ed incombenze occorrenti per l’espletamento delle pratiche per l’espropriazione delle aree, sia come occupazione temporanea, che permanente, l’ottenimento dei decreti di occupazione d’urgenza, il pagamento delle indennità alle ditte espropriate, il concordamento con le stesse e tutto quanto occorre fino alla completa definizione di tutte le espropriazioni comprese le pratiche per le volture catastali. Il pagamento delle indennità suddette deve intendersi come anticipazione dei relativi importi”.
È esplicitamente stabilito che le indennità vengono pagate dall’impresa appaltatrice solo in via di anticipazione.
L’art. 2 del contratto di appalto prevede l’importo complessivo dei lavori in £. 803.657.924, quale corrispettivo dei lavori individuati alcuni a- corpo e alcuni a misura. Nulla è detto per le indennità di esproprio.
Orbene, il Comune è divenuto proprietario del bene espropriato e ricadente nel territorio comunale, a seguito di apposito decreto prefettizio 27.12.2001. Pertanto, non ha alcun valore la difesa del detto Comune che afferma
di non essere parte del contratto di appalto: il Prefetto subdelegato nella procedura espropriativa dal Prefetto di in virtù della Legge 24.2.1992
n. 225 (e successiva proroghe) agiva quale Commissario per l’emergenza socio-economico-ambientale e con poteri sostitutivi del Comune inadempiente, cioè dello stesso Comune L’obbligo del pagamento della indennità di espropriazione deriva dall’essere proprietario dell’opera di cui alla espropriazione. Né del presente giudizio è parte il Comune di per cui la questione dell’eventuale ripartizione della indennità non può essere esaminata.
La Cassazione con la sentenza n. 7104 del 20 marzo 2017, così statuisce: “Il trasferimento degli obblighi indennitari, in via esclusiva, all’affidatario dell’opera, concessionario o appaltatore, è configurabile solo ove sia slato conferito l’esercizio dei poteri espropriativi ed il conferimento non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell’attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell’esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo, essendo irrilevante, al fine di configurare una responsabilità solidale dell’espropriante, la sistemazione dei rapporti economici interni con l’affidatario” , ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Inoltre, il Consorzio ha già pagato in nome e per conto del Prefetto — Commissario per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia — le indennità di esproprio in favore degli altri proprietari espropriati e il Prefetto ha rimborsato tutti gli importi anticipati, nei confronti degli altri proprietari espropriati.
Va anche sottolineato, la natura del contratto di appalto che non è un contratto aleatorio, nè la sua struttura può essere completamente alterata fino a esorbitare dall’alea normale di questo tipo contrattuale (tra le tante Cass. 21/02/2014, n. 4198)
Per quanto argomentato, la sentenza deve essere riformata e il Comune deve essere condannato a rimborsare alla odierna appellante le somme depositate a titolo di indennità di esproprio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 299/2008 del 25.11.08, depositata il 29.05.09, oltre interessi. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dell’attività difensiva svolta (con esclusione, quindi, della fase istruttoria, non svoltasi nel presente grado) e dei valori prossimi ai medi di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto dal Consorzio
s. coop., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 789/2014 del 07.02.2014, depositata il 14.02.14, così provvede:
1. accoglie l’appello e di conseguenza, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna Comune , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del Consorzio , in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di C 42.620,98 oltre interessi;
3. condanna Comune , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in favore del Consorzio in persona del
legale rappresentante p.t., delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado di giudizio in complessivi € 2.600,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario in misura del 15%, e accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 6.600,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario in misura del 15%, e accessori di legge.
Lecce, 16.05.2018
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Cosimo Almiento)