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    Autovelox.
    Verbale annullabile per violazione di legge se notificato dopo 90 giorni poiché il termine è previsto dalla legge a garanzia del cittadino.
    È inoltre onere dell’autorità procedente dare corso all’immediata contestazione ogni volta che a tanto possa provvedersi.

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
    ha pronunciato la seguente
    S E N T E N Z A CONTESTUALE

    nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 15.11.2019,

    promossa da

    M         V         rappresentato e difeso dall’avv.A.Mellone

    RICORRENTE

    C/

    COMUNE DI M         , rappresentato e difeso dall’ avv.

    RESISTENTE

    * * * * * * *

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso regolarmente depositato in Cancelleria M         V         proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. V008797 del 18.3.2019 notificato il 3.9.19 del Comando di Polizia Municipale di M         , notificato successivamente, quale sanzione amministrativa comminatagli, per la violazione del art. 142 del C.d.S. Rilevava il ricorrente la nullità del verbale di accertamento in quanto erroneo. Concludeva chiedendo, l’annullamento del verbale di accertamento de quo chiedendo, altresì concedere l’immediata sospensione del Verbale. All’udienza suddetta si prendeva atto che la Comune di M         si costituiva e depositava documentazione.
    Il Giudicante, precisate le conclusioni come in atti, all’udienza suddetta decideva la causa come da sentenza contestuale.

    P.Q.M.
    Il Giudice di Pace di Lecce

    Definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da M         V         avverso il verbale di contestazione n. V008797 del 18.3.2019 notificato il 3.9.19, così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
    compensa le spese.

    Motivi della decisione

    La domanda appare fonda perciò merita l’accoglimento.
    Preliminarmente il verbale de quo è stato notificato in data 3.9.1 9, cioè circa 189 giorni dopo l’accertamento avvenuto il 18.3.2019.
    Vi è stata, quindi, una violazione del termine previsto dall’art.201 C.d.s.- atteso che il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dalla rilevazione ( così come modificato dalla Legge n.120/1 O) e l’inosservanza di detto termine, comporta il vizio di violazione di legge e rende, pertanto, il provvedimento invalido ed annullabile, in quanto la previsione di termini per l’esercizio di poteri sanzionatori da parte della P.A. costituisce garanzia procedimentale in favore del cittadino, a tutela del suo interesse e non restare esposto alla irrogazione della sanzione per un tempo maggiore di quello prefissato.
    Inoltre si deve rilevare il mancato deposito della completa documentazione, da parte del resistente, in violazione dell’art.416 cpc, di conseguenza detta carenza comporta la mancanza di prova della presunta violazione, inoltre dalle foto dell’auto della presunta infrazione, non si può leggere la targa; infine manca il deposito del contratto di appalto tra la Comune di Melpignano e la ditta vincitrice dello stesso, e le relative verifiche e tarature richieste dall’Ente suddetto, quindi attesa la mancata contestazione immediata, non vi è prova della infrazione, né della corretta installazione e del corretto funzionamento dell’apparecchiatura, quindi ai sensi dell’art.7 com10 del D.Lgs n.150/2011, il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
    Il ricorso è ancora in via preliminare accoglibile anche alla luce delle sentenze della Cassazione del 26.3.2009 n. 73 88 e 30.10.09 n.23084.
    È ormai concetto consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 15/04/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826) che, dinanzi alle contestazioni dell’opponente, è onere dell’ente opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa.
    Ancora in via preliminare, si rileva l’illegittimità del verbale opposto per una in idonea segnalazione dello strumento di rilevazione, (Cass. N. 2215872013 e Cass.28.11.2012 n.21199).
    L’art. 201 C.d.S, dopo la recente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione immediata nel caso di strade indicate dal Prefetto competente con apposito decreto. Non risulta dagli atti che la strada ove è stata rilevata l’infrazione in questione rientri in tale casistica. L’infrazione non è stata contestata immediatamente, così come previsto sia dall’art. 200 comma I del Codice della Strada, sia dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1° Febbraio-3 Aprile 2000 n.4010, con ciò ledendo il diritto del cittadino ad esporre eventuali osservazioni e giustificazioni. Inoltre, a norma dell’art. 201 C.d.S. i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, devono essere, con congrua e non generica né preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore.
    Il resistente ha prodotto la documentazione fotografica riprendente il numero di targa, ma non anche lo scontrino della relativa velocità del veicolo sanzionato, pertanto non può costituire prova. Tale comportamento processuale impedisce una corretta valutazione sulla legittimità dell’accertamento effettuato dal Comando di Polizia Comune di         , essendo detto rilievo fotografico elemento essenziale per la contestazione della violazione dell’art.142 del C.d.S. operato con strumento elettronico, quando non è contestata immediatamente al trasgressore (Cass.Civ.Sez.III n. 3741 dell5.4.1999).
    Alla luce delle suddette considerazioni, l’omesso versamento in atti, determina la mancata prova necessaria ed indispensabile, della responsabilità dell’ opponente. Inoltre manca la prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata, infatti, il certificato di taratura deve essere rilasciato solo ed esclusivamente da centri SIT o equivalente in ambito Europeo.
    Infine si rileva che è sempre un onere per l’Autorità procedente dare corso alla immediata contestazione dell’infrazione tutte le volte che tanto possa provvedersi,Sent.Tribunale di Lecce n.390/11 G.Paolo Moroni.
    Il ricorso è inoltre accoglibile anche alla luce della sentenza della Cassazione del 10.11.06 Accolti i primi motivi del ricorso de quo, per la natura assorbente, gli altri motivi del ricorso non sono esaminati.
    Il ricorso è dunque fondato e va accolto, le spese e competenze di giudizio, per gravi ed eccezionali motivi dovuti per un accoglimento del ricorso per meri motivi formali, ed anche alla particolarità della fattispecie, vanno compensate
    tra le parti.
    Così deciso in Lecce, oggi 15.11.2019 .

     

    IL GIUDICE DI PACE

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