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    L’Amministratore del Condominio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, ha necessità di ottenere la ratifica del suo operato da parte dell’Assemblea condominiale.

    Il documento attestante l’intervenuta ratifica può essere depositato in ogni stato e grado del processo perché volto a sanare un eventuale difetto di legittimazione processuale.

    È inesistente la notifica del decreto ingiuntivo nelle mani dell’ex Amministratore del Condominio, perché soggetto privo di rappresentanza, ed è insuscettibile di sanatoria, con conseguente inefficacia del decreto.

    Sentenza Corte Appello Lecce n. 1023/2015

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    La Corte D’Appello di Lecce Seconda Sezione Civile

    nelle persone dei seguenti magistrati:
    dott. Giovanni Buquicchio                    Presidente
    dott. Piergiorgio Buccarella                  Consigliere
    dott. Raffaella Brocca                             Consigliere Relatore

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 55.2013 RG promossa da:
    CONDOMINIO: corrente in Lecce, in persona dell’ amministratore C. S.
    rappresentato e difeso da avv. Mellone Antonio

    APPELLANTE

    Contro

    I. A. con sede in:  in persona del legale rappresentante p.t.,

    APPELLATO CONTUMACE

    Nonché

    S. G. rappresentato e difeso da avv

    APPELLATO

    CONCLUSIONI

    Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui
    per integralmente riportate.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza n. 2765.2012 depositata il 27.11.2012 , il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto formulata dal Condominio nei confronti di I. A. e di S. G. ( precedente amministratore del condominio ), rigettava la opposizione e condannava l’opponente al pagamento delle spese nei confronti delle altre parti.
    Il Tribunale osservava che dal mandato ad litem non era dato rilevare il nome del conferente il mandato e che in ogni caso non vi era prova che l’opposizione fosse stata autorizzata dalla assemblea dei condomini. Precisava che vertendosi in materia di conclusione di un contratto di assicurazione, alla fattispecie non era applicabile l’art 1331 c.c. che prevede la facoltà dell’amministratore di agire autonomamente.
    Avverso tale decisione ha proposto appello il Condominio rappresentato dall’amministratore con atto di citazione notificato  il 10.01.2013. nei confronti di I. A. spa e di S. C . articolando diversi motivi di gravame, più avanti sintetizzati e insistendo nelle originarie deduzioni e richieste, anche istruttorie.
    Si è costituito S. G. aderendo ai motivi di appello sulla irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e insistendo comunque nella sua estraneità ai fatti, trattandosi di ratei di premio assicurativo maturati ed esigibili successivamente alla cessazione del suo incarico di amministratore del condominio in data 22.04.2005.
    I. A. rimaneva contumace.
    All’udienza collegiale del 7.07.2015 la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all’art 190 cpc.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con separati motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente, l’appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto che il mandato fosse inesistente e che difettasse la legittimazione ad agire in capo al C . In particolare rileva che l’atto di opposizione riportava al margine il mandato sottoscritto dall’amministratore del condominio, che non era necessaria l’autorizzazione della assemblea per la opposizione al decreto ingiuntivo e al precetto ( invocando a sostegno la sentenza Cass 24.05.2010 n 12622), che in ogni caso era intervenuta ratifica con delibera 30.5.2008 ( già prodotta in primo grado) e che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto concedere all’opponente un termine per controdedurre sulla questione.
    La censura coglie nel segno. Innanzitutto va rilevato che effettivamente l’atto introduttivo recitava “Il Condominio corrente in Lecce, in persona del suo Amministratore sig. , residente in alla Via (Cod. Fisc.)
    ed elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Zanardelli n° 7, presso l’Avv. Antonio Mellone, che lo rappresenta e difende giusta del g a margine del presente atto.
    A margine dell’atto vi è la sottoscrizione (peraltro leggibile) del sig. ritualmente autenticata dal procuratore costituito.
    Quanto alla autorizzazione della assemblea a proporre l’azione, pur dando atto della particolarità della fattispecie della opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale l’opponente assume il ruolo sostanziale di convenuto, occorre anche sottolineare che la questione della legittimazione del condominio a resistere in giudizio è stata ancora recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione sez II 7.2.2014 n 2859, la quale ha sottolineato che in assenza della preventiva autorizzazione , l’amministratore del condominio deve ottenere la ratifica del suo operato da parte della assemblea per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione.
    Orbene, come sottolinea l’appellante, in effetti, il Condominio, unitamente alla Comparsa conclusionale depositata in Cancelleria il 6.12.2011, ai soli fini di documentare l’intervenuta ratifica dell’operato dell’Amministratore, allegava la Deliberazione del 30 Maggio 2008 nella quale si legge al punto 5) dell’Odg (opposizione all’esecuzione Condominio cl I A: G. – comunicazioni): “L’Amministratore dà lettura della comunicazione dell’Avv. Antonio Mellone che viene allegata al presente verbale e ne è parte integrante. L’Assemblea all’unanimità prende atto e approva, non accettando la proposta di transazione.”
    In tal modo l’Assemblea si esprimeva inequivocabilmente nella volontà di proseguire il giudizio di opposizione.
    La circostanza che la ratifica sia intervenuta dopo circa un anno dalla proposizione della opposizione, non toglie rilevanza all’atto che è intervenuto nel corso del giudizio, né si ravvisa irritualità in quanto il deposito di un documento volto a sanare un eventuale difetto di legittimazione processuale può avvenire in qualsiasi stato e grado del processo.
    La sentenza va quindi riformata affermando che il Condominio era legittimamente costituito in giudizio, avendo l’Amministratore ottenuto la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea e, per l’effetto, questa Corte d’Appello deve esaminare il merito della causa.
    Con atto di opposizione all’esecuzione ex art 615 e 650 cpc il Condominio sosteneva innanzitutto la violazione degli artt 1129 e 1131 c.c. con conseguente inesistenza del decreto ingiuntivo e del precetto, in quanto notificati a S G. , che era stato revocato dall’incarico di amministratore del condominio in data 22.04.2005 ben prima della notifica degli atti impugnati (avvenuta nel 2007) con  conseguente giuridica inesistenza della notificazione degli stessi. Nel merito contestava l’obbligo del condominio di sostenere le spese della polizza e chiamava S. perché lo stesso fosse dichiarato
    obbligato al pagamento ed in ogni caso lo garantisse e manlevasse. Dal canto suo S, evidenziava la sua estraneità trattandosi di estensione di polizza esistente dal 1996, di premi relativi agli anni 2005 e 2006 e sottolineando di aver informato il C. della esistenza del decreto ingiuntivo e del precetto a lui notificati dopo la cessazione dall’incarico. L’ Assicurazioni insisteva per la validità della notifica evidenziando che lo S. aveva ricevuto gli atti a lui destinati nella qualità e che la Compagnia non era in grado di conoscere le vicende modificative dell’amministratore condominiale. Ritiene la Corte che vada accolto il motivo di opposizione relativo alla irregolarità insanabile della notifica del decreto ingiuntivo ravvisandosi una ipotesi di inesistenza della notificazione.
    È documentalmente provato che il decreto ingiuntivo ed il precetto sono stati notificati nel 2007 a soggetto che sin dal 31.12.2004 non aveva la rappresentanza del Condominio (il sig. S. ), e che l’Amministratore del Condominio era il sig. C. giusta nomina di assemblea del 22.04.2005 .
    Nel caso in esame esiste quindi la formale deliberazione della assemblea ai sensi dell’art 1129 c 1 c.c. che è l’atto che agevola e rende noto con certezza il nominativo del nuovo amministratore ai terzi estranei che devono negoziare o agire in giudizio nei confronti del condominio. Si tratta quindi di condizione necessaria e sufficiente che pone a carico del terzo l’obbligo di informarsi prima di agire.
    La conseguenze della notifica dell’atto nelle mani di soggetto privo dei poteri di rappresenntanza del condominio, è la inesistenza della notificazione insuscettibile di sanatoria con la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo .
    Il decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente (notifica non effettuata) o giuridicamente inesistente (notifica avvenuta in luogo ed a persona privi di riferimento alcuno al debitore ingiunto) è inefficace ai sensi dell’art. 644 c.p.c. e detta inefficacia può esser fatta valere sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c, tantoppiu che nel caso in esame esso è stato seguito dall’atto di precetto percui l’ opposizione, è destinata anche a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata ( art. 615 c.p.c.).

    Nessuna rilevanza assume la circostanza che lo S. abbia ricevuto gli atti senza segnalare il suo difetto di legittimazione perché l’essenza delle funzioni dell’amministratore di condominio è imprescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea, che è l’organo deliberativo del condominio e l’organo cui compete l’adozione di decisioni in materia di amministrazione dello stesso, e l’amministratore riveste un ruolo di mero esecutore materiale delle deliberazioni adottate in seno all’assemblea, atteso che anche l’art. 1131 c.c. chiarisce che il potere di rappresentanza e di azione in giudizio è conferito all’amministratore nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’assemblea, percui sono inefficaci nei confronti del condominio gli atti posti in essere da un rappresentante senza poteri.
    Con riferimento al precetto, sottolineato che l’opponente agiva sia ex art 615 cpc sia ex art 650 cpc, l’azione esecutiva resta paralizzata e al difetto di notificazione del titolo esecutivo, consegue la declaratoria di nullità del precetto che su di esso si fondava.
    Il tenore della decisione che precede, assorbe ogni altra questione sul merito.
    In accoglimento della opposizione proposta dal condominio, va quindi dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo n 240.2007 del 7.03.2007 emesso dal Tribunale di Lecce a favore di I. A. spa notificato il 16.03.2007 a S. G. e reso esecutivo il 4.06.2007 e la nullità del precetto notificato a S. G. il 18.06.2007 .
    La presente decisione travolge tutti gli effetti eventualmente prodotti dalla esecuzione del decreto ingiuntivo con i conseguenti obblighi restitutori.
    In ordine alle spese e in riforma della statuizione di primo grado, in applicazione del principio della soccombenza, le spese vanno poste a favore dell’appellante e a carico del creditore opposto soccombente I. A. spa , liquidandole come in dispositivo, per entrambi i gradi del giudizio.
    Le spese tra il Condominio e S. G. vanno invece integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio perché lo stesso S. con la sua condotta ( accettazione senza alcun potere di rappresentanza degli atti destinati al Condominio ) ha costretto lo stesso ad affrontare il giudizio e tuttavia non può non tenersi conto ai fini della compensazione, della circostanza che sebbene non risulti provato che egli abbia informato il nuovo amministratore della avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto, risulta documentalmente provato (cfr doc 3 fascicolo terzo chiamato) che egli consegnò all’amministratore entrante tutti i contratti stipulati dal condominio incluso i contratti di copertura assicurativa del condominio.

    Va dichiarato il diritto del condominio di ripetere le somme eventualmente pagate a titolo di spese di lite e accessori, in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi per legge maturati.

    P.Q.M.

    La Corte di Appello di Lecce, sezione seconda civile, definitivamente decidendo sull’appello proposto  da CONDOMINIO , in persona dell’ amministratore C. S. con atto di citazione notificato il 10.01.2013 nei confronti di I. A.  SPA in persona del legale rappresentante p.t. e di S. G. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n 2765\2012
    cosi provvede:
    accoglie l’appello e riforma la sentenza impugnata, accoglie l’opposizione proposta da CONDOMINIO
    con atto di citazione notificato il 6.7.2007 nei confronti di I. A. spa e nei confronti del terzo chiamato S. G. e dichiara inefficace nei confronti dell’opponente il decreto ingiuntivo n 240.2007 del 7.03.2007 emesso dal Tribunale di Lecce a favore di I. A. spa notificato il 16.03.2007 a S. G. e reso esecutivo il 4.06.2007 e nullo il precetto notificato a S. G. il 18.06.2007 ; condanna I. A. spa in persona del legale rappresentante al pagamento a favore di CONDOMINIO delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1800,00 di cui 900,00 per onorari oltre 78 per spese, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge
    e per il secondo grado in euro 2000,00 oltre 135,00 per spese oltre IVA e CAP e rimborso forfetario al 15 %
    dichiara compensate integralmente le spese tra CONDOMINIO e S. G.  per entrambi i gradi del giudizio.
    Dichiara il diritto dell’appellante di ripetere le somme eventualmente versate a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado con gli accessori di legge.
    Lecce, 20.11.2015
    Il consigliere estensore                                                                                 Il Presidente
    dott. Raffaella Brocca                                                                                    dott. Giovanni Buquicchio

     

     

     

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