Perchè operi l’estinzione dell’obbligazione per compensazione, è indispensabile che i crediti da compensarsi risultino omogenei, liquidi, esigibili oltre che certi e che, quando si eccepisca in compensazione un controcredito riveniente da sentenza, è necessario che la sentenza che lo riconosce sia divenuta irrevocabile.
(Il Tribunale ha accolto la domanda attorea di accertamento negativo)
Tribunale di Lecce – II Sez. Civ. – Sentenza n. 1905/11
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona del giudice, dott. Paolo Moroni, ha pronunciato all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni dell’8 Aprile 2011 la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile iscritto al n. 6064 del ruolo generale dell’anno 2005, avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e risarcimento danni;
promosso da
E.R., rapp.to e difeso dall’Avv. Donato Mellone, giusta procura apposta a margine dell’atto di citazione;
– attore –
contro
L.R., Avvocato iscritto nel locale Albo, difeso in proprio;
– convenuto –
nonché contro
R.R., rapp.to e difeso dall’Avv. L.M., giusta procura rilasciata a margine della comparsa di risposta;
– convenuto –
Conclusioni:
All’ultima udienza, il procuratore comparso per l’attore, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, concludeva per la declaratoria di estinzione del credito ceduto da R.R. all’Avv. L.R. con scrittura notificata a E.R. l’8.6.2005 per intervenuta compensazione dello stesso con il maggior credito accertato in favore dell’attore stesso precedentemente alla predetta cessione a mezzo della sentenza del G.O.A. di Lecce n. 780/03, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, oltre che al pagamento delle spese di lite.
L’Avv. L.R., comparso alla stessa udienza, nel riportarsi a quanto già dedotto a verbale delle udienze del 10.11.2009 e del 14.5.2010, concludeva per l’accertamento della efficacia della cessione del credito del 31.5.2005, notificata al ceduto l’8.6.2005, e per la condanna di E.R. al pagamento del credito ceduto, oltre che alle spese del presente giudizio.
L’Avv. di R.R., nella stessa circostanza, concludeva come la comparsa di risposta ed in particolare per l’accertamento della piena efficacia della cessione di credito del 31.5.2005 e per l’inoperatività della compensazione invocata dall’attore, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, insistendo per la risoluzione in via riconvenzionale del contratto di transazione perfezionatosi tra E.R. e R.R. in data 29.1.2003, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Fatto e diritto
Ha agito E.R. per l’accertamento negativo del credito di cui era già titolare il germano R.R., riveniente dalla sentenza del G.O.A. di questo stesso Tribunale n. 1043/02 e pari della metà delle spese processuali di quel giudizio, liquidate complessivamente in € 2.044,00, oltre accessori, successivamente ceduto dallo stesso R.R. all’Avv. L.R. con atto del 31.5.2005, notificato al debitore ceduto l’8.6.2005.
Secondo l’assunto attoreo, difatti, il predetto credito all’epoca di quella cessione era già estinto per compensazione in ragione del maggior credito riconosciuto in favore dello stesso E.R. nei confronti del fratello R.R. giusta sentenza del G.O.A. di Lecce n. 780/03 del 24.1.2003, depositata il 14.3.2003, controcredito opponibile anche al cessionario del primo credito in quanto sorto antecedentemente a quest’ultimo.
L’attore, inoltre, ha avanzato anche domanda di risarcimento danni per essere stato costretto ad agire in questa sede nonostante la piena consapevolezza da parte dell’Avv. L.R. e di R.R. della bontà delle sue ragioni.
Si è costituito l’Avv. L.R., insistendo per il riconoscimento della piena efficacia dell’atto perfezionatosi tra lui e R.R. in data 31.5.2005, pienamente opponibile a E.R., che si era riconosciuto debitore di R.R. per lo stesso credito per effetto dell’atto di transazione intervenuto tra i due fratelli il 29.1.2003, mediante il quale gli stessi avevano posto fine alla controversia definitasi con la sentenza n. 1043/02, poi proseguita in appello solo con riferimento ai rapporti tra lo stesso E.R. e l’altro fratello, A.R..
R.R., nel costituirsi alla prima udienza, in via principale ha aderito alla tesi sostenuta dall’Avv. L.R., in subordine agendo in via riconvenzionale per la risoluzione del contratto di transazione del 29.1.2003 per inadempimento di E.R., con i seguenti effetti in ordine alla riviviscenza, nella parte che interessa, degli effetti della sentenza n. 1043/02 di questo stesso Tribunale.
Non necessitando di attività istruttoria alcuna, potendo la controversia essere decisa per tabulas, all’udienza dell’8 Aprile scorso la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei richiesti termini di legge per note conclusionali e repliche.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda principale di parte attrice risulti fondata e che, pertanto, debba essere accolta, a differenza di quella di indole risarcitoria proposta dallo stesso E.R. e di ogni altra domanda di parte convenuta.
Non residua, difatti, dubbio alcuno in merito alla titolarità ab origine in capo a R.R. verso il germano, odierno attore, del credito avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali liquidate dal Tribunale di Lecce con sentenza del G.O.A. n. 1043/02, avendo le parti interessate per tale parte transatto in data 29.1.2003 la lite già definitasi in primo grado con la appena richiamata pronuncia.
Tale credito è stato poi ceduto da R.R. all’Avv. L.R. con atto del 31.5.2005, notificato al debitore ceduto l’8.6.2005.
Ed invero, per stabilire se la predetta cessione risulti efficace nei confronti di E.R. e se, prima ancora, il credito ceduto con scrittura del 31.5.2005 fosse all’epoca ancora esistente ovvero se si fosse già estinto per compensazione con il controcredito, di maggiore entità, vantato da E.R. nei confronti del germano R.R. riveniente dalla sentenza del G.O.A. di Lecce n. 780/03, occorre stabilire se tale ultimo credito sia venuto ad esistenza prima o dopo la cessione di credito del 31.5.2005, nel primo caso essendo la predetta cessione intervenuta a credito ceduto già estinto.
Orbene, affinché tale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento operi di legge è indispensabile che i crediti da compensazione risultino omogenei, liquidi, esigibili, oltre che certi.
Ha precisato la giurisprudenza della Suprema Corte che quando venga eccepito in compensazione un controcredito riveniente da sentenza è necessario, perché il predetto credito possa essere considerato certo, che la sentenza che lo riconosca sia divenuta irrevocabile [cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 13.5.2002 n. 6820].
Nel caso di specie è perciò da verificare se la sentenza del G.O.A. di Lecce n. 780/03, costitutiva del controcredito invocato da E.R. in compensazione, risulti passata in giudicato prima o dopo la cessione di credito del 31.5/8.6.2005: solo nel primo caso il credito di R.R. potrà considerarsi all’epoca della sua cessione all’Avv. L.R. già estinto in toto, essendo quello opposto da E.R. incontestabilmente di maggiore entità, con la conseguenza che la cessione di credito del 31.5.2005 dovrà essere considerata inutiliter data nei confronti dell’odierno attore perché avente ad oggetto un credito inesistente.
Ciò premesso, non risulta in atti alcuna attestazione della data dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza n. 780/03, quantomeno riguardo ai rapporti tra i germani E.R. e R.R., avendo quel contenzioso riguardato anche A.R., ma ciò nonostante è possibile concludere per la risalenza di siffatto fenomeno processuale ad un’epoca antecedente alla cessione, avendo lo stesso Avv. L.R. dedotto nella comparsa conclusionale depositata il 25.5.2011 [cfr. p.3] che avverso la predetta sentenza fu interposto appello da parte del solo A.R., e non già di R.R. nei confronti della quale, dunque, la sentenza 780/03 di questo Tribunale ha spiegato effetti definitivi, circostanza confermata anche dal procuratore di E.R. nella memoria di replica depositata in atti il 23.6.2011 [cfr. p. 3].
Quoad tempus, la sentenza 780/03 risulta pubblicata in data 14.3.2003, sicché anche volendo fare conto sul termine lungo per appellare, la stessa è senz’altro divenuta irrevocabile, quanto ai rapporti tra i germani E.R. e R.R., molto tempo prima l’atto di cessione del credito perfezionatosi tra L.R. e R.R. solo in data 31.5.2005, notificato al ceduto l’8.6.2005, con la conseguenza che il credito di R.R. e E.R. all’epoca della predetta cessione risultava essere inesistente, giacché compensatosi con il maggior credito, già a quel tempo certo, di E.R. nei confronti del fratello.
Accolta la domanda principale di parte attorea, non può trovare invece accoglimento quella risarcitoria proposta dallo stesso E.R., non avendo lo stesso nemmeno dedotto, oltre che provato, la natura del pregiudizio patito a seguito dell’avversa iniziativa negoziale.
Inammissibili, oltre che infondate per tutte le ragioni esposte, vanno ritenute tanto la domanda proposta dall’Avv. L.R. di condanna dell’attore al pagamento dell’importo di cui alla cessione di credito del 31.5.2005, perché proposta tardivamente, e precisamente solo a verbale dell’udienza del 10.11.0229, quanto la riconvenzionale dell’altra parte convenuta, R.R., costituitosi solo alla prima udienza di comparizione.
A fronte della non facile ricostruzione dei fatti oggetto di controversia, e tenuto conto anche della qualità delle parti, in particolare dei germani R., i cui rapporti si caratterizzano per un’esasperata litigiosità, ricorrono sufficienti ragioni per disporre una compensazione per intero delle spese di lite.
p.q.m.
ogni altra domanda o eccezione disattendendo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da E.R. nei confronti di L.R. e R.R., nonché da questi ultimi in via riconvenzionale nei riguardi del primo, così provvede:
– dichiara l’inefficacia dell’atto di cessione del credito perfezionatosi in data 31.5.2005 tra R.R., creditore cedente, e L.R., creditore cessionario, notificato l’8.6.2005, quale debitore ceduto, a E.R., perché avente ad oggetto un credito già estinto per compensazione con il maggior credito di E.R. verso R.R. riveniente dalla sentenza irrevocabile del G.O.A. di Lecce n. 780/03 del 24.1.2003, depositata il 14.3.2003;
– rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da E.R.;
– dichiara inammissibile, e comunque infondate nel merito, le riconvenzionali proposte da L.R. e R.R..
– compensa per intero le spese del presente giudizio.
Lecce, 13 Settembre 2011
Il giudice
Dott. Paolo Moroni