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    diritto penale dell'urbanistica - studio Mellone

    diritto penale dell'urbanistica - studio Mellone

    Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di denuncia-querela sporta per gli stessi fatti oggetto del contenzioso civile, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
    In presenza dei suddetti presupposti, non è consentito alla Corte alcuna rivalutazione dei fatti irrevocabilmente accertati in sede penale o alcuna censura della motivazione dal giudice penale posta a fondamento della decisione di assoluzione. (rigetta appello)

    Corte di Appello di Lecce – I Sez. Civ. – Sentenza n. 886/11

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    La Corte di Appello di Lecce – Sez. 1^ Civile – composta dai signori:

    1) Dott. Marcello Dell’Anna – Presidente

    2) Dott. Riccardo Mele – Consigliere

    3) Dott. Anna Rita Pasca – Consigliere Est.

    Ha pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A

    Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2007 trattata e passata in decisione all’udienza collegiale del 20 Gennaio 2011.

    T R A

    P.G. , nato a … il …, C.F. …, in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico della “A.I. s.r.l.”, C.F. …., corrente in …., alla …., elettivamente domiciliato in Lecce presso l’Avv. V.N. che lo rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell’atto di appello.

    APPELLANTE

    E

    P.B., nato a … il …., C.F. …., ed elettivamente domiciliato in Lecce presso l’Avv. Donato Mellone, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all’atto di appello.

    APPELLATO

    All’udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

     

    IL PROCURATORE DELL’APPELLANTE

    Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello:

    1. In via preliminare, dichiarare P.B. passivamente legittimato alle domande tutte spiegate nei suoi confronti dal deducente, nella spiegata qualità, in prime cure per avere egli, presuntivamente e di fatto, agito in nome e per conto per non aver mai, validamente ai fini del contratto stipulato, speso in nome della società di diritto statunitense “PT Corporation”;
    2. Per effetto, accogliere nel merito le domande tutte spiegate nei confronti dell’appellato dal deducente, nella spiegata qualità, in prime cure, ed in particolare:
      1. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare P.B. a pagare, in favore di essa società istante e per le causali evidenziate, la complessiva somma di € 29.614,30 (già 64,82€ (£ 57.341.289)), oltre al danno da svalutazione monetaria conseguente al ritardato pagamento, da calcolare sulla base degli indici ISTAT, oltre agli interessi di legge, entrambi (rivalutazione e interessi) a far tempo dal dovuto fino alla data di effettivo saldo;
      2. Condannare il convenuto P.B. al pagamento, a titolo di rimborso in favore di P.G. per le causali di cui ai capitoli J) e K) della narrativa dell’atto di citazione di primo grado, della somma di € 1.678,48 (già 3,67€ (£ 3.250.000)), oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
      3. Condannare l’appellato al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

     

    IL PROCURATORE DELL’APPELLATO

    Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello:

    1. Dichiarare che P.B. ha “presuntivamente e di fatto” agito in nome proprio e non avere mai speso il nome sociale;
    2. Rigettare l’appello; con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto notificato il 7 Ottobre 1996, P.G., in proprio e in qualità di legale rappresentante diA.I. s.r.l., citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce P.B., per sentirlo condannare al pagamento, in favore della suddetta società, della somma di lire 57.341.289, oltre rivalutazione ed interessi, quale saldo dovuto per la realizzazione di elementi d’arredo necessari per l’allestimento di un esercizio commerciale commissionati nella primavera del 1994, nonché della ulteriore somma di lire 3.250.000, in favore dell’attore in proprio, quale rimborso delle spese dallo stesso personalmente sostenute per acquistare gli imballaggi necessari per il trasporto delle opere in America e per retribuire i due operari incaricati di eseguire il montaggio delle stesse oltreoceano.

    A fondamento di tali richieste assumeva che:

    –          1) nell’Aprile del 1994 P.B. lo aveva contattato per la realizzazione di un arredo da svilupparsi sulla base di disegni e progetti elaborati da uno studio di architettura di propria fiducia, i cui tecnici egli aveva effettivamente incontrato, elaborando un preventivo poi sottoposto all’approvazione di P.B.;

    –          2) la società attrice, su incarico di P.B., aveva altresì acquistato delle ceramiche da destinare al negozio da arredare, il cui importo P.B. si era impegnato a rimborsare;

    –          3) a fine Giugno del 1994 le opere erano pronte e la società, su richiesta di P.B. che si era impegnato a rimborsare tutte le relative spese, aveva inviato due suoi dipendenti negli USA per il montaggio degli arredi;

    –          4) al momento di predisporre le spedizioni in America P.B. aveva richiesto di intestare le fatture, le bolle di consegna ed ogni ulteriore documentazione alla “PT Corporation” con sede negli USA, ditta, di cui era titolare, che gestiva l’arredando negozio, assicurando a P.G. il proprio impegno per i pagamenti dovuti;

    –          5) gli arredi erano stati effettivamente montati negli USA con la collaborazione dei due operai italiani, ma P.B. non aveva onorato l’impegno di corrispondere la diaria, pagando loro solo il viaggio, l’alloggio e parte del vitto, sicché l’esponente aveva personalmente corrisposto un compenso ai due, sostenendo altresì le spese per gli imballaggi;

    –          6) solo nel mese di Agosto 1995, dopo reiterati solleciti, P.B. aveva corrisposto un acconto di lire 40 milioni a mezzo di un assegno tratto sul proprio conto corrente, mentre erano rimaste inevase le richieste di pagamento del saldo, con conseguente necessità di avviare la presente azione giudiziaria;

    P.B., costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attrice, assumendo in particolare che alla società attrice – e per essa al suo legale rappresentante – fosse sin dall’avvio delle trattative ben noto che egli agisse in rappresentanza della “PT Corporation” americana, posto che aveva esposto a P.G. il progetto di tale società di realizzare in America una catena di franchising nel campo della ristorazione e in quello della vendita di prodotti di qualità, con punti vendita aventi tutti il medesimo tipo di allestimento, sicché P.G. aveva manifestato la propria disponibilità a coinvolgervi la “A.I. s.r.l.” per il lavoro di arredamento dei punti vendita, addirittura imputando il corrispettivo, in tutto o in parte, all’acquisto di una quota di partecipazione al capitale della “PT Corporation”.

    Assumeva, inoltre che l’intendimento della “A.I. s.r.l.”di entrare a far parte della “PT Corporation” non aveva avuto seguito in quanto i rapporti si erano deteriorati sia per l’incapacità della società attrice di rispettare i tempi di consegna, sia per l’avvenuta contestazione di rilevanti difetti delle opere consegnate in USA, per la cui eliminazione la “PT Corporation” aveva dovuto sostenere notevoli costi. Per tale ultima ragione la “PT Corporation” aveva ritenuto di corrispondere la somma di 25.000 dollari con denaro anticipato dal convenuto e rimborsato dalla società.

    In considerazione di quanto innanzi eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, essendo il contratto intercorso tra una società italiana ed una statunitense; in secondo luogo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per avere agito non in proprio, ma quale legale rappresentante della “PT Corporation”; nel merito chiedeva comunque il rigetto della domanda, poiché infondata, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

    La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletato di prova testimoniale e di interrogatorio di P.B., mentre P.G. veniva dichiarato decaduto dal rendere l’interrogatorio deferitogli dalla controparte.

    All’esito il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice monocratico, con sentenza n. 2180/2006 rigettava le domande proposte da “A.I. s.r.l.” e P.B. in proprio e li condannava, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore del procuratore di P.G., dichiarandosi antistatario.

    In particolare il Tribunale, dopo aver premesso che con sentenza del 22.5.1999, divenuta irrevocabile, P.B. era stato assolto dal reato di truffa per insussistenza del fatto e che il riconoscimento del diritto fatto valere in questa sede (diritto di credito da fonte contrattuale) dipendeva dall’accertamento degli stessi fatti materiali (spendita del potere rappresentativo da parte del convenuto) che furono oggetto del giudizio penale>>,rilevava e la conseguente impossibilità di<> per essere stato già giudizialmente acclarato – con sentenza penale passata in giudicato – che l’attore, in proprio e quale legale rappresentante della “A.I. s.r.l.”, era a conoscenza del fatto che il P.B. agisse quale legale rappresentante della “PT Corporation”. Da ciò il primo giudice faceva quindi derivare l’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto e il rigetto delle domande di parte attrice.

    Per la riforma di tale sentenza P.G., in proprio e in qualità di legale rappresentante di “A.I. s.r.l.”, proponeva il presente appello con atto notificato il 21 Febbraio 2007, cui resisteva P.B., che chiedeva il rigetto dell’impugnazione con ogni conseguente statuizione in ordine di spese e competenze di lite.

    Con ordinanza collegiale del 15 Luglio 2010 la Corte disponeva il riesame di tre testi già escussi in primo grado.

    All’esito le parti precisavano le conclusioni e all’udienza collegiale del 20 Gennaio 2011 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione di termini sino all’11 Aprile 2011 per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. – Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce che il Tribunale ha errato lo statuire il difetto di legittimazione passiva di P.B. “…. stante l’efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile di assoluzione”, sostenendo in particolare che oggetto dell’accertamento in sede penale era stata <<la sussistenza o meno dei raggiri ed artifizi, e cioè di un vero e proprio piano criminoso di P.B. finalizzato ad indurre in errore P.G. facendogli credere di agire in nome proprio al momento della commissione (e quindi, al momento della stipulazione del contratto nell’Aprile 1994) e spendendo solo successivamente il nome della società al momento della richiesta del saldo>>.Secondo l’appellante sarebbe invece da accertare <>.

        Con il secondo motivo di appello P.G. deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la sentenza penale non è vincolante in sede civile, poiché il Tribunale avrebbe potuto – ed anzi dovuto – discostarsi dalla valutazione delle prove fatta dal Giudice penale ed esaminare direttamente ed autonomamente <>.

        Le due censure che precedono, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.

        Rileva la Corte che, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata, in seguito a dibattimento, nei confronti di P.B., imputato per truffa in seguito a denuncia-querela sporta da P.G. per gli stessi fatti oggetto del presente contenzioso civile, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile <>.Nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti di legge per riconoscere il valore di giudicato alla sentenza penale di assoluzione n. 177/1999, oramai divenuta irrevocabile, atteso che: – I) la stessa è stata emessa in seguito a dibattimento ed in contraddittorio tra le attuali parti, poiché in sede penale il querelante P.G. si era costituito parte civile; – II) la legge civile non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa; – III) oggetto di accertamento in sede di giudizio penale furono esattamente gli stessi fatti materiali dai quali dipende – nel presente contenzioso civile – l’accoglimento o meno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di P.B. e il conseguente rigetto delle domande proposte da (in proprio e nella qualità innanzi precisata), cioè l’avere o meno P.B. taciuto di agire per conto della “PT Corporation”, della quale era titolare, nel commissionare a P.G. (quale legale rappresentante di “A.I. s.r.l.”) gli elementi di arredo necessari per allestire un esercizio commerciale negli USA (veds. capo di imputazione nella citata sentenza penale: <<imputato del reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nel commissionare a “A.I. s.r.l.”elementi di arredo necessari per allestire un esercizio commercialenegli USA, nel trattare il prezzo assumendo di essere unico obbligato contrattuale, quale titolare della “PT Corporation”, adducendo poi ragioni in ordine fiscale e contabile al fine di ottenere l’intestazione delle bolle di accompagnamento e delle successive fatture alla predetta società estera, tacendo pertanto sempre di agire per conto della stessa ( società “PT Corporation”) – inducendo in errore la predetta società che forniva arredi per importo pari a lire 94.800.000, si procurava un ingiusto profitto, poiché, corrisposta la somma di lire 40.000.000 si rifiutava di saldare il resto, adducendo che unico soggetto obbligato fosse “PT Corporation” negli USA cagionando alla parte offesa un danno di rilevante entità; in ….. nel Giugno 1994>>”).

    In sede penale il Giudice, con un accertamento indubbiamente rilevante al fine di pronunciare la piena assoluzione di P.B. del reato di truffa aggravata contestatogli, ha motivatamente escluso che lo stesso abbia tenuto nascosto alla ditta “A.I. s.r.l.” la circostanza di agire in nome e per conto della “P.T. Corporation” al fine di evitare il pagamento della merce commissionata, pagamento oggetto del presente contenzioso civile.Orbene, in presenza dei suddetti presupposti per l’operatività vincolante dell’art. 654 c.p.p. non è a questa Corte consentita – contrariamente a quanto assume l’appellante – alcuna rivalutazione dei fatti irrevocabilmente accertati in sede penale o alcuna censura della motivazione dal giudice penale posta a fondamento della decisione di assoluzione. In tale motivazione della sentenza penale assolutoria si accerta ed afferma infatti la piena consapevolezza, da parte di P.G., del fatto che P.B. avesse commissionato la merce per cui è causa agendo in nome e per conto della “P.T. Corporation” sulla base di molteplici accertamenti in fatto, tra i quali: – I) la regolare pubblicizzazione, in Italia, della “P.T. Corporation” e la presenza di un atto costitutivo e di uno statuto della stessa <<regolarmente registrato e pubblicizzato in Italia sulla base di tutta la normativa in materia …>>; – II) l’avere P.B. sottolineato, sin dai primi contatti con P.G., di essere titolare di una Corporation, al tal fine utilizzando <<sia la carta intestata che i biglietti da visita contenenti lo stemma della società americana, i segni identificativi ed i dati tutti della stessa nonché il nome “P.B.” con la relativa qualifica “Presidente & C.E.O”>>, illustrando anche quanto tale Corporazione stava realizzando nella lontana America e invitando i soggetti interessati ad entrare a farne parte; – III) l’avere P.B. avviato <<serie trattative>>con P.G. <<affinché questi in luogo del pagamento o di parte del pagamento dovuto a titolo di corrispettivo per la realizzazione dei mobili da utilizzare per l’esercizio commerciale in America, divenisse socio della “P.T. Corporation” >>; – IV) l’avere tutti i progetti contenenti contenenti le modalità tecnico-costruttive dei manufatti commessi a P.G. <<l’intestazione ““P.T. Corporation”” con i relativi dati identificativi>>; – V) l’avere P.B. pagato con proprio assegno solo quando P.G. aveva rifiutato il pagamento in dollari; – VI) l’essere intercorsa, già prima dell’8 Luglio 1994, varia corrispondenza tra P.B. e la “P.T. Corporation” idonea ad evidenziare che <>; – VII) l’avere la “A.I. s.r.l.” compilato la documentazione relativa al trasporto indicando quale destinataria dei manufatti la “P.T. Corporation”, nonché l’avere intestato a quest’ultima svariate fatture e bolle di accompagnamento anche con <<data anteriore rispetto a quella dell’8 Luglio 1994>>.

    Pertanto, come già motivatamente e correttamente ritenuto dal Tribunale con la sentenza qui appellata, non essendo consentito al giudice civile alcun apprezzamento sulle ragioni a base della decisione penale e controvertendosi <<intorno ad un diritto (credito da fonte contrattuale) il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali (spendita del potere rappresentativo da parte del convenuto) furono oggetto del giudizio penale>>, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da P.B. al fine di ottenere il rigetto della domanda di adempimento contrattuale formulata da P.G. poiché l’efficacia preclusiva della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 654 c.p.p. non consente ulteriori indagini circa il fatto che P.B. abbia assunto l’obbligazione di pagamento – in forza del contratto di appalto – in qualità di legale rappresentante della “P.T. Corporation”.
    1. – Il rigetto di tali due motivi di gravame rende superfluo l’esame delle ulteriori censure mosse dall’appellante nel merito.
    2. – In applicazione del principio di soccombenza, al rigetto dell’appello consegue la condanna di P.G., in proprio e nella qualità in atti, al pagamento di spese e competenze del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.

    P.Q.M.

    La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, così provvede.

    1. Rigetta l’appello proposto con atto notificato il 21 Febbraio 2007 da P.G., in proprio e in qualità di amministratore unico di “A.I. s.r.l.”, nei confronti di P.B. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2180/2006;
    2. Condanna P.G., in proprio e nella suddetta qualità, al pagamento, in favore di P.B., di spese e competenze del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.343,00, di cui euro 1.038,00 per diritti ed euro 4.305,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. a termini di legge.

    Lecce, 20 Luglio 2011

    Il Consigliere est.                                                                             Il Presidente

    Dott. Anna Rita Pasca                                                              Dott. Marcello Dell’Anna

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