Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di denuncia-querela sporta per gli stessi fatti oggetto del contenzioso civile, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
In presenza dei suddetti presupposti, non è consentito alla Corte alcuna rivalutazione dei fatti irrevocabilmente accertati in sede penale o alcuna censura della motivazione dal giudice penale posta a fondamento della decisione di assoluzione. (rigetta appello)